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TARI, calcolo superficie catastale nelle visure: chiarimenti

lentepubblica.it • 25 Luglio 2019

tari-calcolo-superficie-catastale-visure-chiarimentiTARI, calcolo superficie catastale nelle visure: i chiarimenti arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate, grazie alla risposta all’interpello n. 306/2019.


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 306/2019, ha chiarito quali sono le modalità di calcolo della superficie catastale presente nelle visure e utilizzabile, a determinate condizioni, ai fini Tari.

Il quesito

Il DPR n. 138/1998, stabilisce che la superficie catastale degli immobili del gruppo ‘R”, nel quale rientra l’immobile di cui il richiedente è proprietario, è data dalla somma:

  • della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
  • della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali. Quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25% qualora non comunicanti;
  • della superficie dei balconi, terrazze e simili. Di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30%, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a) omissis.

Nel caso specifico, il richiedente chiede all’Agenzia delle Entrate di indicare, nei tempi e modi prescritti, un parere riguardo i criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del tributo TARI.

TARI, calcolo superficie catastale nelle visure

A seguito di verifica dell’atto di aggiornamento catastale DOCFA, con il quale l’immobile sopra identificato è stato dichiarato al Catasto Edilizio Urbano, si conferma che le superfici parziali dichiarate in tale atto determinano una superficie catastale totale dell’immobile sono conformi a quelle presente negli atti catastali.

Ciò che, invece, si evince dalla dimostrazione che il contribuente produce con la sua istanza, è la mancata considerazione, da un lato, di parte dei “balconi, terrazze e simili di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare” (tra i quali ricade anche il portico ubicato a piano terra) e, dall’altro, della “superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile” (nel caso di specie il giardino).

 

Fonte: Agenzia delle Entrate
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